La manutenzione del giardino condominiale viene disposta dall’amministratore, il condomino può però eseguire lavori in autonomia.
Quali regole sono previste per legge sulla manutenzione del giardino condominiale? Chi vi deve provvedere e, ancora, seguendo quali autorizzazioni? Si tratta di domande decisamente frequenti per chi vive in un condominio dotato di uno spazio verde, a completa disposizione dei residenti. E non sempre è facile capire chi se ne debba occupare, soprattutto quando non espressamente specificato all’interno del regolamento condominiale.
In linea generale, la legge prevede che sia l’amministratore di condominio a disporre gli interventi di manutenzione sul giardino condominiale, rivolgendosi a un professionista identificato in sede di assemblea. Tuttavia, anche gli stessi condomini possono portare a termine piccoli lavori in autonomia, purché non alterino la destinazione d’uso e l’accesso alle parti comuni.
Non è affatto raro trovare condomini che presentano degli spazi esterni di dimensioni variabili, a disposizione dei residenti. Tuttavia, per comprendere come avvengono le opere di manutenzione, è innanzitutto necessario distinguere tra due tipologie di spazi aperti condominiali:
Quando si parla di giardini condominiali, è poi necessaria un’ulteriore distinzione:
Come qualsiasi altra parte comune del condominio, anche il giardino deve essere sottoposto regolarmente a manutenzione, non solo per assicurare il decoro dello stesso immobile, ma anche per permetterne a tutti i condomini di usufruirne. Ma chi provvede alla manutenzione degli spazi verdi comuni? Dipende dal tipo di lavori che si dovranno eseguire.
Per la manutenzione ordinaria del giardino condominiale, è l’amministratore a disporre i lavori, così come previsto dall’articolo 1130 del Codice Civile. Sarà poi l’assemblea di condominio a decidere, per maggioranza, a chi affidare l’intervento, ad esempio a un giardiniere.
Rientrano tra i lavori di manutenzione ordinaria del giardino condominiale:
A volte, gli spazi verdi comuni potrebbero necessitare di interventi di manutenzione straordinaria, ovvero da realizzare una tantum e non ricorsivi nel tempo. Per questi lavori, è necessario che vi sia il voto favorevole dei 4/5 dell’assemblea condominiale, purché siano contestualmente rispettati anche i 4/5 del valore in millesimi del condominio.
Fra i lavori di manutenzione straordinaria, possono rientrare:
Anche in questo caso, sarà l’assemblea a decidere a quale professionista o azienda conferire i lavori.
I condomini possono provvedere autonomamente alla piccola manutenzione del giardino, ad esempio coltivando fiori e piante di loro iniziativa? L’articolo 1102 del Codice Civile offre ai residenti la possibilità di servirsi della cosa comune, purché non ne venga cambiata la destinazione d’uso e non venga impedito agli altri condomini di fare altrettanto. Di conseguenza, in linea generale il singolo condomino può coltivare fiori e piante nel giardino condominiale.
Prima di procedere, è però necessario verificare il regolamento condominiale, poiché potrebbero essere presenti specifici divieti deliberati dalla stessa assemblea. Ancora, è necessario accertarsi che:
Per mantenere dei buoni rapporti di vicinato, ed evitare contrapposizioni o controversie nel tempo, il consiglio è sempre quello di chiedere preventivamente il permesso agli altri condomini, anche come semplice forma di cortesia. Dopodiché, è utile sapere:
Naturalmente, in caso di danneggiamenti delle parti comuni o di dispute, sarà lo stesso condomino che ha eseguito gli interventi a doversi fare carico degli oneri di ripristino e riparazione.
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